Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587),
presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via  dei  Portoghesi,  12
per   il   ricevimento   degli   atti,   fax   06.96514000   e    pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    contro la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in  persona
del Presidente pro tempore, con sede  a  Bolzano  in  piazza  Silvius
Magnago n. 1, cap 39100, pec:  anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it
- adm@nec.prov.bz.it 
    per la  dichiarazione  dell'illegittimita'  costituzionale  della
legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 della Provincia autonoma di
Bolzano - Alto Adige, pubblicata nel B.U.R. n.  51  del  23  dicembre
2020, recante: «Bilancio di previsione della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 2021-2023», relativamente all'art. 2. commi 2 e  3,  all'art.
3, comma 1, e all'allegato  C  nonche'  ai  conseguenti  allegati  di
spesa, relativamente agli esercizi 2022 e 2023. 
    La legge della Provincia autonoma di  Bolzano  -  Alto  Adige  n.
17/2020, con riferimento alle disposizioni e agli allegati citati  in
epigrafe, presenta profili d'illegittimita'  costituzionale  e  viene
quindi impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I) Violazione dell'art. 81, terzo comma, nonche' degli articoli 4, 5,
8, 9, 79, commi 4-bis e 4-ter, e 83 dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
    1. L'art. 2, commi 2 e 3, della  legge  provinciale  n.  17/2020,
relativo allo «Stato di previsione della spesa», cosi' prevede: 
        «2. Lo  stato  di  previsione  della  spesa  per  l'esercizio
finanziario 2022, allegato  alla  presente  legge,  e'  approvato  in
termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro. 
        3.  Lo  stato  di  previsione  della  spesa  per  l'esercizio
finanziario 2023, allegato  alla  presente  legge,  e'  approvato  in
termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro.». 
    2. Lo stato di previsione, per  ciascun  anno,  e'  il  risultato
degli allegati al bilancio di previsione indicati nell'art. 3,  comma
1, lettera c), della medesima legge provinciale n. 17/2020, il quale,
in applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118,  approva,  tra  gli  altri  allegati,  l'allegato  C  recante
«prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli  e
centri di responsabilita' per ciascuno  degli  anni  considerati  nel
bilancio di previsione (allegato C)». 
    3. Ebbene, lo stanziamento iscritto nella Missione  18  Programma
01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo
1 (Spese correnti) Macroaggregato 04 (Trasferimenti correnti) Rip.  5
- Finanze (pag. 602- 603 dell'Allegato C della LP  n.  17/2020  cosi'
come pubblicato nel B.U.R.) non  garantisce  l'entita'  del  concorso
alla finanza pubblica previsto a carico della Provincia  autonoma  di
Bolzano dall'art. 79, comma 4-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 670/1972 e determinato in circa 514,2 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
    In particolare, vi si legge che la  somma  stanziata  per  l'anno
2022 e'  di  euro  175.189.635,70  e  per  l'anno  2023  e'  di  euro
227.338.248,77. 
    Nell'ambito di siffatte due cifre si e' in grado  d'enucleare  il
previsto concorso annuale della Provincia alla finanza  pubblica,  in
virtu' del capitolo U18011.0270 (Fondo straordinario  di  risanamento
della finanza pubblica -  Trasferimenti  Correnti  a  Amministrazioni
Centrali (LP 1/2002, art. 21/bis, comma  2)  COD./01.8/U.1.04.01.01),
riportato a pag. 1368-1369 (ma numerata  come  588-589)  del  decreto
direttoriale n. 26251/2020  dell'Ufficio  bilancio  e  programmazione
della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige  avente  ad  oggetto
l'approvazione del bilancio finanziario  gestionale  della  Provincia
autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021-2023 e  assegnazione
degli stanziamenti ai centri di responsabilita' amministrativa  (all.
2): siffatto  capitolo  prevede  infatti  uno  stanziamento  di  euro
138.189.635,70 per l'anno 2022 e di euro  190.338.248,77  per  l'anno
2023 in luogo dei 514,2 milioni di euro circa  che  avrebbero  dovuto
essere stanziati annualmente. 
    4. Cio' si pone in contrasto con il citato art. 79, comma  4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, e con l'art.
81, terzo comma, della Costituzione. 
    5. La violazione della menzionata norma statutaria e'  manifesta,
in quanto la somma stanziata nel bilancio  provinciale  in  esame  e'
nettamente inferiore, per  ciascuno  degli  anni  in  considerazione,
rispetto a quella ivi prevista come di spettanza della  Provincia  di
Bolzano secondo il meccanismo di calcolo prescritto. 
    6. Le disposizioni della legge provinciale in  esame  si  pongono
poi  in  contrasto  anche  con  l'art.   81,   terzo   comma,   della
Costituzione, in quanto pregiudicano  gli  equilibri  finanziari  del
bilancio provinciale per gli anni  2022  e  2023  in  relazione  alla
mancata copertura del concorso alla finanza pubblica;  concorso  che,
in caso  di  mancato  versamento  da  parte  della  Provincia,  sara'
comunque recuperato dallo Stato, ai sensi  del  secondo  periodo  del
comma 4-sexies dell'art. 79 del cit. Statuto speciale,  a  mente  del
quale «In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio  dello
Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro  il  30
maggio al Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  regione  e  a  ciascuna
provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi
anche dell'Agenzia delle entrate  per  le  somme  introitate  per  il
tramite della Struttura di gestione». 
    7. Proprio la circostanza che  l'art.  79,  comma  4-sexies,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  670/1972  preveda  il
recupero da parte dello Stato  di  quanto  non  venga  versato  dalla
Provincia mette in luce  che  la  legge  provinciale  n.  17/2020  e'
affetta in re ipsa da un  vizio  di  copertura  finanziaria,  perche'
determina un mancato introito di pari importo per  la  Provincia,  di
provenienza statale, tuttavia attualmente computato nel bilancio. 
    8. In ogni caso, non costituisce idoneo e  sufficiente  mezzo  di
copertura degli oneri la riduzione della spesa obbligatoria  prevista
dalla legge della Provincia di Bolzano n. 16 del  22  dicembre  2020,
impugnata con separato ricorso,  in  quanto  operata  in  assenza  di
modifica della relativa legge autorizzativa. 
    9.  Per  quanto  riguarda  l'esercizio   finanziario   2023,   la
previsione di uno stanziamento ridotto contrasta altresi' con  l'art.
79, comma 4-ter, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
670/1972, in quanto opera una rideterminazione del  contributo  della
Provincia  autonoma  alla  finanza   pubblica,   prescindendo   dalle
modalita' di rideterminazione previste  dalla  norma  statutaria,  la
quale stabilisce che quest'ultima  avvenga  «applicando  al  predetto
importo la  variazione  percentuale  degli  oneri  del  debito  delle
pubbliche  amministrazioni  rilevata  nell'ultimo  anno   disponibile
rispetto all'anno precedente.». 
    10. Non puo' non rammentarsi, infine, anche in questa  sede,  che
gli articoli 4 e 5, in combinato disposto con l'art. 8,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  670/1972,  limitano  la  potesta'
legislativa delle Province autonome entro il confine dell'assunto «in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della  Repubblica»,  tra  i  quali  quello  di  leale  collaborazione
istituzionale, sicche' la mancata copertura finanziaria  delle  spese
di cui alla legge  provinciale,  derivante  da  una  riduzione  dello
stanziamento previsto per il concorso alla finanza pubblica  statale,
costituisce il frutto di una disposizione  normativa  della  L.P.  n.
17/2020 che  e'  senz'altro  disarmonico  rispetto  al  principio  di
copertura  delle  spese  disposte  per  legge  e   ai   principi   di
contabilita' pubblica di cui all'art. 81 della Costituzione e che  si
configura altresi' come una manifesta  violazione  dell'art.  83  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo cui  «La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 
    11. L'incostituzionalita' della lettera c), comma 1, dell'art.  3
della  legge   provinciale   n.   17/2020   comporta,   all'evidenza,
l'incostituzionalita' derivata di tutti gli allegati di spesa, sempre
relativamente agli esercizi 2022 e  2023,  per  gli  effetti  diretti
sulle relative voci di bilancio, nonche' dell'art. 2, commi  2  e  3,
della legge provinciale stessa, in quanto  concernenti  lo  stato  di
previsione della spesa complessiva per i due esercizi finanziari 2022
e 2023.